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Associazione Informatici
Professionisti |
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AIP, Associazione Informatici
Professionisti è la maggiore organizzazione nazionale di
categoria, associa professionisti informatici, siano essi
dipendenti, imprenditori o liberi professionisti, che
dimostrino attraverso l'esibizione di titoli e/o comprovata
esperienza competenze informatiche di livello specialistico.
Fondata il 10 Dicembre 1991, AIP è una associazione senza
scopo di lucro che svolge la propria attività in tutto il
territorio nazionale ed è federata a livello europeo, al CEPIS
(Council of European Professional Informatics Societies).
Collabora da sempre con AICA (Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) per lo sviluppo dei
programmi di certificazione delle competenze Europei, ECDL
(European Computer Driving Licence) per l'informatica di base
ed EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
per gli specialisti informatici. AIP obbliga i propri
associati a rispettare il Codice Deontologico
dell'Associazione. AIP è regolarmente censita nell'elenco
CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) per le
associazioni delle professioni intellettuali non regolate da
legge. Collabora con il COLAP (Coordinamento Libere
Associazioni Professionali) alla stesura di una riforma di
legge per le professioni intellettuali e ne condivide i
principi ispiratori sotto enunciati:
- Centralità strategica dei servizi professionali per lo
sviluppo e l'ammodernamento del Paese, così come ribadito
anche dalla Commissione U.E.
- Pieno recepimento ed attuazione operativa dei principi
comunitari di concorrenza e libera circolazione dei
professionisti e delle professioni intellettuali, nella
salvaguardia di quelle norme che attengono alla correttezza
dei comportamenti e, in particolare, dei codici etici e
deontologici propri di ciascuna attività professionale.
- Regolamentazione delle libere Associazioni
professionali, in conformità e per la completa attuazione
delle direttive CEE92/51 e 89/48 e, dunque, riconoscimento
giuridico (sulla base della valutazione dei requisiti di
natura organizzativa) della loro capacità di svolgere
funzioni di attestazione a garanzia dei consumatori dei
requisiti professionali dei propri iscritti, i quali
potranno "fregiarsi" di un apposito marchio distintivo di
qualità. Le Associazioni professionali riconosciute
opereranno senza nessuna esclusiva ed in regime di piena
concorrenza.
- Conferma degli Ordini quali controllori di attività
professionali per le quali permane un effettivo interesse
pubblico da tutelare, in quanto attengono ad interessi
costituzionalmente garantiti o comunque di grande rilievo
sociale.
- Riesame e modernizzazione delle norme che definiscono
gli atti professionali in privativa.
- Accesso ad ogni libera professione garantito a tutti i
soggetti che lo richiedono e che abbiano:
- conseguito un titolo di studio attestante una
formazione di base adeguata per quella attività
professionale
- ovvero (o anche) svolto un periodo di tirocinio di
tipo operativo o, in alternativa, frequentato con esito
positivo corsi specialistici che garantisca una formazione
professionalizzante altrettanto adeguata.
- ottenuto un'eventuale certificazione di parte terza
(ad esempio in conformità alla norma EN 45013) oppure, in
alternativa, nei casi previsti, superato un Esame di Stato
organizzato in modo da poter costituire una efficace
valutazione delle capacità del candidato ad esercitare una
determinata libera professione.
- stipulato una polizza assicurativa relativa ai rischi
inerenti l'esercizio dell'attività professionale.
- Verifica periodica della permanenza dei requisiti
(capacità, conoscenze aggiornate e operatività) che hanno
consentito l'accesso alla libera professione.
- Pieno dispiegamento delle modalità organizzative di
offerta dell'attività professionale e, dunque, disciplina
dell'attività professionale resa in forma societaria che
preveda la possibilità di esercitare attività professionali,
oltre che come liberi professionisti, singoli od associati,
anche sotto forma di:
- società professionali costituite da soli
professionisti;
- società di capitali;
- società di servizi.
Su tutti gli atti
ufficiali dovrà apparire la forma giuridica adottata assieme
alla firma del professionista che ha compiuto l'atto
professionale per ogni attività riservata.
- Abolizione di ogni tariffa obbligatoria per legge
(minima o massima), salvo i casi in cui la prestazione debba
essere resa obbligatoriamente. Conferma della normativa
contenuta dal d.leg.157/95 per l'offerta anomala.
- Abolizione del divieto di pubblicità (con esclusione
della pubblicità comparativa), fermo restando il rispetto
dei Codici d'autotutela dei pubblicitari.
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